Tasse scolastiche, contributi e sussidi

art. 28: TASSE SCOLASTICHE, CONTRIBUTI E SUSSIDI 

Tutti gli allievi - ad eccezione di coloro che completano l’obbligo scolastico i quali, in base all’art. 34 della Costituzione italiana, hanno diritto alla gratuità e di quelli appartenenti alle categorie esonerate di cui al comma successivo - sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse scolastiche, tramite bollettino postale disponibile in segreteria alunni, ai sensi dell’art. 200 del T.U. della pubblica istruzione (DPR n. 297/94):

a) la tassa di iscrizione;

b) la tassa di frequenza;

c) la tassa per esami di idoneità, integrativi, conclusivi;

d) la tassa di rilascio dei relativi diplomi.

La legislazione vigente prevede tre fondamentali tipologie di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche:

1) per merito, a favore degli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali, unitamente ad un voto di condotta non inferiore ad 8/10; ai sensi della C.M. n. 146 del 15/05/87 il suddetto esonero non si estende alla tassa di cui al punto d) del precedente comma; non possono inoltre usufruire dell’ esonero per merito gli allievi ripetenti, fatti salvi i casi di comprovata infermità, e coloro che siano incorsi in sanzioni disciplinari ex art. 19, lettera d) e seguenti del R.D. del 4/05/1925, n. 653 (sospensione superiore a cinque giorni o sanzioni più gravi)

2) per motivi economici, a favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti definiti annualmente da apposita circolare ministeriale;

3) per speciali categorie, a favore di studenti appartenenti a categorie ritenute particolarmente bisognose di protezione (dagli alunni stranieri ai figli di cittadini italiani all’estero che desiderino studiare in Italia ai figli di mutilati o invalidi per servizio); per l’elenco completo delle suddette categorie si rinvia all’art. 200 del T.U. della P.I. n. 297/94.

Le domande volte ad ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse devono essere redatte in carta semplice, motivate in relazione alle tipologie di cui al precedente comma e indirizzate al Dirigente Scolastico; dato che le richieste di esonero possono contenere dati sensibili il richiedente deve apporre, in calce alla propria richiesta, la firma di autorizzazione al trattamento dei suddetti dati; gli operatori incaricati del relativo trattamento (assistenti amministrativi che ritirano la pratica, la protocollano ecc) controllano e custodiscono i documenti contenenti i suddetti dati negli archivi della segreteria didattica.

All’atto dell’iscrizione tutti gli studenti, inclusi quelli che completano l’obbligo scolastico, versano sul conto corrente dell’istituto una somma a titolo di “contributo scolastico”, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di istituto; tale contributo trova la sua giustificazione normativa nelle competenze di cui all’art. 153 del R.D. 21/12/1923, n. 2523 e all’art. 53 del R.D.L. del 15/05/1924, n. 749, fatte salve dall’art. 36 del DPR del 31/05/74 e precisate nel par. 2, lett. A) della Circolare n. 177 del 4/07/75 e serve a coprire le spese necessarie per finanziare i servizi erogati dalla scuola (pagelle, assicurazione infortuni responsabilità civile verso terzi, spese di laboratorio e in genere per il miglioramento dell'offerta formativa).

Il Consiglio d’istituto può deliberare annualmente, nell’ambito del diritto allo studio, sussidi alle spese scolastiche, compatibilmente con gli stanziamenti ottenuti. 

Ultima revisione il 24-06-2025