Congedi anticipati e permanenza a scuola in orario extrascolastico
art. 23: CONGEDI ANTICIPATI E PERMANENZA A SCUOLA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori si riservano il diritto di congedare le classi prima dell’orario stabilito oppure di ritardarne l’ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei casi in cui motivi di forza maggiore (assemblee, scioperi, assenze improvvise del personale docente) non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l’assistenza di altri docenti nella scuola; il relativo avviso deve essere annotato sul diario di classe e dettato sul libretto o diario personale degli allievi minorenni, a cura del docente in servizio nell’ora in cui tale avviso viene comunicato alla classe; il suddetto avviso deve essere controfirmato dai genitori degli alunni minorenni e il docente in servizio durante la prima ora del giorno successivo alla sua comunicazione e dettatura dovrà controllare la regolarità delle firme e annotare sul registro di classe tutti i casi di firma mancante o irregolare; i minorenni sprovvisti di regolare autorizzazione resteranno a scuola sino al termine del normale orario scolastico, a meno che i genitori provvedano a venire a prenderli; non sono autorizzate uscite via fax o per telefono, se non tramite contatti diretti tra la famiglia e il Dirigente Scolastico o un suo delegato.
Gli allievi che, per esigenze di tipo familiare, di studio o altro, intendono restare nei locali della scuola oltre il termine delle attività scolastiche, devono chiedere all’Ufficio di Presidenza l’autorizzazione all’utilizzo di una data aula in orario extrascolastico, tramite compilazione dell’apposito modulo predisposto dalla segreteria didattica; durante tutto l’arco di permanenza nei locali della scuola gli allievi devono comportarsi in modo responsabile e corretto, in conformità alla normativa vigente e al regolamento di disciplina d’istituto.
Ultima revisione il 17-09-2024