Regolamento sull'uso dei cellulari e altri dispositivi
Regolamento relativo all’uso dei cellulari e altri dispositivi e richiamo alla direttiva 104/2007 MIUR
(già notificata negli anni scolastici precedenti alle diverse componenti) recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
Il presente Regolamento è stato approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2014 e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento di Disciplina.
L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, tablet, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Pertanto, il loro uso è categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, come da tabella allegata parte integrante del presenteregolamento.
Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco, né tra le mani, fatta eccezione dei soli tablet o Ipad autorizzati per la didattica nelle classi di Generazione Web. Gli studenti sono responsabili della custodia dei predettidispositivi.
Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con glistudenti.
Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l’uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione o al di fuori degli impegni di servizio nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui. In casi di particolare necessità,il personale docente e ATA potrà richiedere autorizzazione all’uso del cellulare al dirigentescolastico.
Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dellostudente.
Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellulari e gli altri dispositivi indicati all’art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.
All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
Il docente, previa richiesta formale e motivata da parte dell’alunno e/o della famiglia, può autorizzare l’utilizzo delle apparecchiature con motivazione scritta e definendone le modalitàd’uso.
Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. Per comunicare con gli studenti, le famiglie potranno sempre rivolgersi al centralino della scuola e agli uffici di segreteria.
Normativa di riferimento C.M. n°362/1998 D.P.R. n°249/1998 Direttiva Ministeriale 15.03.2007
Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione del comportamento che per eventuali sanzioni.
Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla eventuale denuncia agli organi di Polizia.
Direttiva 104/2007 M.P.I. – recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
Si richiamano le disposizioni contenute nella Direttiva del Ministero della Pubblica istruzione del 30 novembre 2007 http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf. Si prega di esaminarle con attenzione. Occorre in primo luogo distinguere tra dati personali e dati sensibili. Nella vasta sfera dei dati personali, il sottoinsieme di quelli sensibili identifica “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, di opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4 c.1 l.c) – Codice della privacy). Per questi dati sono previste forme specifiche di tutela e la divulgazione e il trattamento devono essere soggetti a cautele particolari.
Non sono previste forme di protezione quando i dati personali raccolti non permettano l’identificazione diretta o indiretta del soggetto interessato. Non è questo il caso, evidentemente, quando si raccolgono e diffondono immagini, video e riprese sonore.
Il fenomeno, un tempo limitato per le problematiche tecnologiche connesse, oggi è potenzialmente illimitato vista la disponibilità diffusa di “videofonini” o apparecchi consimili.
Di qui la serie di prescrizioni richiamate dal Ministro nella direttiva di cui all’oggetto:
«Studenti, docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazione audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:
si deve informare la persona interessata circa:
le finalità e lemodalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei datipersonali;
gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.
Deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi i dati di tipo sensibile, occorre acquisire in consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sullasalute.
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3000 Euro sino ad un massimo di 18000 Euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5000 Euro sino ad un massimo di 30000 Euro (cfr. art. 161 del Codice)».
Competente a comminare la sanzione è il Garante per la privacy. Il Ministro chiarisce successivamente che:
«Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o famigliari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto diconoscibilità.
Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi»
Tra questi casi rientra anche la diffusione massiccia via MMS o e-mail, o altro similare processo di inoltro elettronico a destinatari multipli. Si supera in tal caso l’uso personale dell’immagine o del dato e si determina una divulgazione potenzialmente incontrollabile dello stesso, che non fa cessare la responsabilità diretta di colui che ne abbia promosso la pubblicazione.
In considerazione di queste indicazioni, stanti gli obblighi di denuncia ai quali l’ufficio scrivente è tenuto, si invita l’intera comunità scolastica alla massima osservanza delle prescrizioni della legge del Ministro. In particolare, si prega di porre attenzione:
Nell’uso degli spazi web personali, anche se solo parzialmente accessibili a terzi, e nei contenuti ivi eventualmenteproposti;
Nei contenuti grafici, sonori e multimediali diffusi con qualsiasimezzo;
Nel considerare sempre preliminarmente il valore del rispetto, a prescindere da ogni altra considerazione, della riservatezza del prossimo, e il dovere morale della suatutela.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. BRUNO BELLETTI
Ultima revisione il 17-09-2024